I divieti di assembramenti ed i conseguenti obblighi di distanziamento sociale imposti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 hanno rinverdito (e reso improcrastinabile) l’adozione di una serie di strumenti societari da tempo esistenti ma scarsamente utilizzati nella pratica societaria.
Il Decreto legge “Cura Italia”, al fine di conciliare “l’esigenza di continuità della vita societaria con l’intento di evitare rischi per la salute pubblica, salvaguardando al contempo i diritti fondamentali dei soci”, con l’art. 106, assicura, da un lato, una maggiore flessibilità nei tempi di convocazione delle assemblee delle società di capitali, delle cooperative e delle mutue assicuratrici, posticipando il termine dell’assemblea ordinaria annuale a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio rispetto ai canonici 120 giorni e, dall’altro, consente lo svolgimento delle assemblee di queste società anche senza la presenza fisica dei soci, giungendo anzi a legittimare l’interdizione di tutti i soci a recarsi fisicamente nel luogo convocato per l’assemblea.
Lo svolgimento tutto virtuale dell’assemblea sembra essere la novità più rilevante di questa normativa dettata dall’emergenza sanitaria che si applica eccezionalmente– conviene sottolinearlo – alle assemblee convocate entro il 31.6.2020 ovvero sino a quando sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale. Non ci si limita a prevedere – anche in deroga alle disposizioni statutarie delle singole società – l’intervento in assemblea dei soci, degli organi sociali e di eventuali terzi diversi dai soci, mediante mezzi di telecomunicazione (ossia sistemi di audio/video conferenza che consentono a tutti i soci di essere identificati, di partecipare simultaneamente all’assemblea e di votare) e l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, strumenti tutti già previsti dal nostro ordinamento societario o comunque ammessi per le s.r.l. in via interpretativa, dove il metodo assembleare può già essere derogato mediante “consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto”, ma si consente altresì che le assemblee si svolgano anche “esclusivamente” mediante mezzi di telecomunicazione, ossia senza la presenza fisica di tutti i soci e senza neppure che si trovino nel medesimo luogo presidente, notaio o segretario. Per le società più grandi, quelle quotate sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione, con azioni diffuse e per le banche popolari e quelle di credito cooperativo, lo stesso risultato (totale assenza di soci in presenza fisica) può essere realizzato attraverso l’intervento mediante il Rappresentante designato dalla società ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies TUF pure in deroga all’art. 135-undecies, co. 4, del medesimo TUF. Nulla naturalmente impedisce che il voto per corrispondenza e/o il voto elettronico sia utilizzato in combinazione con l’istituto del Rappresentante Designato.
Ne deriva un composito mixdi strumenti che solleva una moltitudine di questioni giuridiche vecchie e nuove, minute e di più ampio respiro, alle quali dovrà presto darsi risposta (già all’atto dell’avviso di convocazione) per evitare il formarsi di uno spinoso contenzioso in grado di inficiare la validità delle deliberazioni più importanti per la vita delle società, quali l’approvazione del bilancio o la nomina delle cariche sociali. Questioni che toccano, ad esempio, il diritto dei soci di porre domande prima dell’assemblea, la formulazione per esteso delle deliberazioni proposte, la garanzia che sia assicurato ai soci l’effettivo diritto di intervento e voto in caso di modifica della proposta di delibera in corso di assemblea e tante altre ancora.
Ma prima ancora di potersi misurare con queste scivolose tematiche, si tratta di capire come le società si adegueranno e soprattutto se le tante PMI del territorio, che ancora non dispongono delle tecnologie utilizzabili, saranno in grado di cogliere tempestivamente la nuova sfida, trasformandola anzi in una opportunità di crescita e di efficienza anche per il futuro, magari conservando i presìdi adottati per lo svolgimento a distanza delle assemblee anche nel post emergenza.