Quale impatto ha avuto la pandemia da coronavirus sulla giustizia penale e sulle carceri? Lo abbiamo chiesto a Elisa Lorenzetto, docente di Diritto processuale penale al dipartimento di Scienze giuridiche.
Cosa comporta il decreto Cura Italia per quanto riguarda i processi penali?
Per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra persone, il decreto adotta una strategia in due fasi. Nella prima (dal 9 marzo), le udienze sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio – come da d.l. n. 23/2020 – e sono sospesi termini processuali, corso della prescrizione e termini di durata delle misure cautelari personali, con automatico allungamento a danno dell’imputato. Fanno eccezione, ma con udienze pubbliche a porte chiuse, i procedimenti urgenti per assumere prove indifferibili e, anche a richiesta dell’interessato, quelli ove rilevano limitazioni alla libertà personale; inoltre la sospensione non opera, e neppure la proroga, se scadono i termini di custodia cautelare. Nella seconda (dal 12 maggio), saranno i dirigenti degli uffici, d’intesa con autorità sanitarie e istituzioni, ad adottare misure organizzative, tra cui il rinvio discrezionale delle udienze a data successiva al 30 giugno. Via libera alle tecnologie, come la videoconferenza, se possibile, per assicurare la partecipazione alle udienze di persone detenute, ma certo il collegamento a distanza ostacola il contraddittorio.
In che modo il decreto cerca di tutelare la salute di chi è detenuto (o lavora) all’interno degli istituti penitenziari?
L’emergenza sanitaria in atto impone il distanziamento sociale, impraticabile negli istituti penitenziari afflitti da sovraffollamento (su scala nazionale, tasso del 120% al 29 febbraio 2020). Il decreto punta a diminuire la popolazione carceraria con un duplice intervento inadeguato, tuttavia, a favorire il flusso “in uscita”. Il primo prevede l’esecuzione presso il domicilio (non è rimessione in libertà) delle pene detentive non superiori a 18 mesi, pur se residuo di maggior pena, con esclusioni mirate (gravi reati e detenuti pericolosi, tra cui i soggetti coinvolti nelle recenti sommosse) e uso del braccialetto elettronico (non per condannati minorenni e per quelli con pena residua fino a 6 mesi): l’impatto sarà minimo (poche migliaia di detenuti), per la carenza dei dispositivi elettronici di controllo. Il secondo estende la durata delle licenze in atto a semiliberi con incidenza temporanea (sino al 30 giugno). Per condannati privi di requisiti, per detenuti in attesa di giudizio (irragionevolmente ignorati dal decreto: già si registra il primo decesso di un imputato detenuto affetto da Covid-19) e per operatori penitenziari, la prevenzione del contagio resta affidata a sanificazione degli edifici, colloqui a distanza e monitoraggio di nuovi ingressi.
Negli Stati Uniti il presidente americano Trump sta parlando della possibilità di scarcerare i detenuti più anziani e non pericolosi per la società per ridurre il numero dei carcerati e le possibilità di pandemie all’interno degli istituti penitenziari. Quale scenario per il nostro Paese?
Suggerisce anche il Consiglio d’Europa l’uso biunivoco di alternative al carcere: ampliare il flusso “in uscita” (doveroso il regime domiciliare per imputati) e restringere quello “in entrata” (condannati/imputati per la durata dell’emergenza). Lo pensano operatori e studiosi, in vista della conversione del decreto in legge. È in gioco la salute, l’unico diritto definito fondamentale dalla Costituzione (art. 32), proprio di ogni individuo e interesse della società: da tutelare con urgenza a fronte della diffusione del contagio, dentro e fuori le mura del carcere.