Sulla scorta di quanto già avvenuto in diversi Paesi stranieri e da tempo caldeggiato dall’Unione europea, la legge del 7 dicembre 2023, numero 193, intitolata «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche», ha recentemente introdotto anche in Italia il diritto all’oblio oncologico a favore delle persone guarite dal cancro, che sono attualmente circa un milione nel nostro Stato.
Nonostante l’avvenuta guarigione, i cancer survivors vengono, infatti, spesso penalizzati e discriminati in una serie di importanti contesti della vita sociale nei quali può assumere rilievo la valutazione dell’aspettativa di vita residua dell’individuo: obbligati a dichiarare la loro condizione o direttamente sottoposti ad indagini relative alla loro storia clinica, non di rado essi ricevono un trattamento deteriore rispetto alla generalità della popolazione in conseguenza dell’erroneo presupposto che possano decedere prematuramente in virtù della patologia pregressa.
Per contrastare questo fenomeno, la legge 193/2023 attribuisce, quindi, alle persone guarite da una patologia oncologica il diritto di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria condizione patologica pregressa, qualora siano trascorsi più dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della malattia senza ricadute, salvo il dimezzarsi di tale periodo di tempo nel caso in cui la malattia sia insorta prima del compimento dei ventuno anni (ma successivi decreti del ministro della Salute potranno prescrivere termini inferiori per specifiche patologie oncologiche).
Il diritto all’oblio oncologico trova applicazione in tre settori: i contratti, l’adozione e il lavoro.
Il primo ambito riguarda, in modo particolare, i contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi. È frequente che, dopo avere fornito informazioni circa la loro pregressa condizione patologica, i cancer survivors si vedano negare l’apertura o il mantenimento di un’assicurazione sanitaria per malattia o di una polizza vita, oppure si vedano imporre oneri, garanzie accessorie e/o condizioni particolarmente gravose per accedere a servizi finanziari o bancari, a partire dall’accensione di mutui; senza dimenticare la possibilità che, secondo una diffusa prassi commerciale, l’accensione del mutuo venga subordinata alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita, pena il rigetto della richiesta.
In materia di adozione, va ricordato che, in sede di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni è tenuto a svolgere indagini riguardanti, tra le altre cose, le condizioni di salute dei richiedenti, allo scopo di valutarne l’idoneità affettiva e la capacità di educare, istruire e mantenere l’adottando.
Può allora accadere che la verifica della pregressa malattia oncologica di uno o entrambi i richiedenti, anche se superata da tempo, conduca l’autorità giudiziaria ad escludere la coppia dall’adozione per il timore di recidive o di una morte prematura. Per scongiurarlo, la legge numero 193/2023 inserisce nell’ordinamento una nuova previsione secondo cui, quando sono presenti i presupposti per la maturazione del diritto all’oblio oncologico, le indagini concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse.
La legge in esame prevede, infine, due disposizioni in tema di accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.
La prima stabilisce il divieto di richiedere informazioni concernenti patologie oncologiche per le quali è maturato il diritto all’oblio oncologico ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, nell’ambito delle quali sia contemplato l’accertamento di requisiti psicofisici o concernenti lo stato di salute dei candidati.
La seconda dispone che, con appositi decreti ministeriali, possono essere promosse specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.
Per chi voglia approfondire l’argomento, rinvio ad un mio contributo liberamente scaricabile al seguente link: https://www.biodiritto.org/Online-First-BLJ/Online-First-BLJ-1-24-Il-diritto-all-oblio-oncologico-nella-l.n.-193-del-2023-la-via-italiana-alla-tutela-giuridica-dei-cancer-survivors.