La Corte d’Assise del tribunale di Verona ha ospitato il convegno dal titolo: “Il danno da vacanza rovinata: inquadramento della responsabilità e profili casistici”. A trattare l’argomento erano presenti la Dottoressa Rizzuto e Giovanni Meruzzi associato di diritto commerciale dell'ateneo.
Quando la vacanza diventa un incubo. Può essere definito come “quel danno risentito dal turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di svago o di riposo – ha spiegato in apertura Meruzzi -. Si sa che frequentemente le aspettative del viaggiatore vengono disattese a causa di carenze nel servizio o di imprecisioni informative; il turista è spesso deluso dalla scarsa qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi che si dimostrano inferiori a quanto garantito dal tour operator . Questi fatti finiscono col degradare la vacanza da occasione di svago e di piacere a momento di disagio psico – fisico derivante dalla mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto”.
La natura del danno. “Si tratta di un danno di natura non patrimoniale – ha detto Rizzuto – cioè di un turbamento psicologico che deriva dall’impossibilità di godere pienamente del momento di svago o di riposo che secondo lo stesso trae origine nell’inadempimento o nell’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico. Quando si va in vacanza ci si aspetta, a seconda del prezzo pagato e delle richieste mosse all’operatore turistico, di trovare un certo tipo di servizio. Qualora questo non dovesse corrispondere a quanto ci è stato mostrato in cataloghi e depliants informativi, avremo diritto ad un risarcimento economico. “Si parla anche di danno patrimoniale – ha aggiunto Meruzzi – ovvero di un’autonoma voce risarcitoria che si identifica con il pregiudizio di natura economica sofferto in conseguenza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento degli obblighi contrattuali”. Questo significa che se non potessimo godere del viaggio verremmo risarciti in proporzione al prezzo pagato. Nel caso di disservizi o di significativi disagi, invece, ci sarebbe una riduzione proporzionale del prezzo stesso.
L’onere della prova. Per poter godere del risarcimento, sul turista incombe "l’onere di allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’organizzatore o del venditore del pacchetto turistico – ha chiarito Meruzzi – nonché di dimostrare che le conseguenze di tale condotta siano state tali da incidere concretamente sulla possibilità del turista di fruire di quel livello di tranquillità e di godimento del proprio tempo libero che sia conforme alle proprie aspettative. Per evitare che il turista ottenga un risarcimento indebito che non gli spetta di diritto, il giudice di pace dovrà prestare particolare attenzione alle prove portate da quest’ultimo. Sarà invece onere – ossia obbligo – del tour operator convenuto in giudizio, offrire la prova contraria. Ovvero dimostrare che l’inadempimento o l’inesatto adempimento derivano da cause a lui non imputabili".